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Etichettatura Ambientale degli imballaggi di Idrosistemi

Idrosistemi srl al fine di adeguarsi al Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n.116, ha inserito nell’etichetta di ogni imballo un qr-code riportante il tipo di materiale e le istruzioni per un corretto smaltimento dei componenti dell’imballo.

Nella tabella che segue, sono state riportate tutte le informazioni previste dalla normativa sull’etichettatura ambientale al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio e dare una corretta informazione sulle destinazioni finali dell’imballaggio utilizzato da Idrosistemi.

NB: Separa gli imballaggi per famiglia di materiale e verifica sempre le disposizioni del tuo Comune per uno smaltimento corretto.

Laddove possibile, separa i diversi componenti dell’imballaggio (ad esempio togli il nastro adesivo dalla scatola in cartone).

Normativa completa

In data 11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n.116, che recepisce, in Italia, la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio. Il decreto ha apportato importanti modifiche, introducendo l’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia. In particolare, l’art. 3 comma 3, lettera c) del Decreto ha modificato il comma 5 dell’art. 219 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che recepisce e ora rafforza, quanto previsto dall’art. 8 comma 2 della direttiva 94/62/CE, ovvero che “per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero incluso il riciclaggio, l’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell’industria interessata, la natura del materiale o dei materiale di imballaggio utilizzato /i”.

Nello specifico l’art. 219 comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, prevede:

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE della Commissione”

L’operatività degli obblighi di etichettatura decorrono dal prossimo 1° gennaio 2023 e si applicano a tutti gli imballaggi, ad esclusione di quelli per farmaci e dispositivi medici, come esplicitato nell’atto di interpello ambientale rilasciato dal Ministero. Gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2023, possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

Per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili, il 21 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le “Linee Guida sull’etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il documento ricalca i contenuti delle Linee Guida già emesse da CONAI e recepisce le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette, già previsto nella versione originaria. Il decreto prevede, in sintesi, che:

  • Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
  • Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo, per il quale è sempre consentito il ricorso ai canali digitali (es. App, QR code, siti web), che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio;
  • Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
  • Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI EN ISO 1043-1 per l’identificazione

Ulteriori chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi (contenuti nella circolare MITE n. 52445 del 17 maggio 2021 e nelle Linee Guida sopra richiamate) riguardano gli Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto: al fine di garantire la corretta etichettatura ambientale anche degli imballaggi finiti e venduti, direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa, (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto o imballaggio terziario di cui all’art. 218, comma 1 lett. d) del TUA come film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato, è necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso. “Per gli imballaggi citati, si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali”.